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Sentenza 0 in materia di IA, Uomo o Robot ?

È lecito licenziare per sostituire il lavoro umano con un dispositivo robotico o con l’intelligenza artificiale? Il quesito sta generando discussioni anche in Italia, in particolare una sentenza del Tribunale di Roma, 9135 del 19/11/2025, sta diventando una pietra miliare. La massima del dispositivo è molto chiara: si può sostituire il lavoro umano con l’AI. Il giudice nell’analizzare una richiesta di reintegro da parte di un lavoratore ha stabilito che è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato su una riorganizzazione aziendale, determinata anche dall'introduzione di strumenti di intelligenza artificiale, quando risulti accertato che l'innovazione tecnologica abbia comportato una stabile riduzione delle attività affidate al lavoratore e la conseguente soppressione della posizione ricoperta.


E’ dunque legittima la soppressione di un posto di lavoro con trasferimento di funzioni ad altri dipendenti che le svolgono grazie all’Ai.

In un contesto produttivo, il sacrificio delle funzioni aziendali periferiche rispetto al core business può essere perseguito ricorrendo all’intelligenza artificiale come strumento di supporto per la gestione delle mansioni riconducibili al ruolo soppresso. È, pertanto, legittimo il licenziamento irrogato alla dipendente per soppressione del posto di lavoro, se è dimostrato che le mansioni della lavoratrice in esubero sono state riassegnate ad altre figure lavorative anche se queste si avvalgono del supporto di sistemi di intelligenza artificiale.

Il caso esaminato si riferiva al licenziamento per soppressione del posto di lavoro di grafica intimato alla dipendente di una società attiva nella sicurezza informatica, la quale contestava l’insussistenza delle ragioni datoriali sul presupposto che la sua figura aziendale era indispensabile, il datore si è difeso sostenendo che, in una prospettiva di contenimento dei costi e di sviluppo dei prodotti software, la posizione della grafica era stata cancellata e le sue attività affidate ad altre figure aiutate dai sistemi di intelligenza artificiale.

Nel contesto è emerso che l’impresa aveva dato impulso all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per accrescere la propria capacità produttiva ed è stato confermato che tali sistemi garantivano un alto livello di prestazioni ed un abbattimento dei tempi di produzione, con conseguente risparmio economico.

Il Tribunale di Roma, accertato questo, ha concluso per la legittimità del licenziamento, riconoscendo che la soppressione del posto di lavoro può essere accelerata in un contesto che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale in quanto, in presenza di contrasto tra l’interesse del lavoratore alla conservazione del rapporto e quello datoriale a espellere figure aziendali non più funzionali, è quest’ultimo a prevalere.


La sentenza affronta un argomento delicato e quanto mai attuale senza, peraltro, uscire dai canoni del diritto e della Costituzione, ribadisce la libertà imprenditoriale sancita dall’art. 41 della Costituzione e conferma la legittimità del licenziamento motivato da “un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo con soppressione di una posizione lavorativa, anche per finalità di efficienza e riduzione dei costi”.  


Ciò nonostante, anche se non è in discussione che, almeno nel caso in questione, l’introduzione dell’IA è giuridicamente solo uno strumento tecnico con cui l’impresa realizza la riorganizzazione mentre il motivo  giuridicamente rilevante resta la ragione organizzativa/economica e la conseguente soppressione del posto, affiora una certa inquietudine, dov’è il confine in tutto questo ? Saremo tutti sostituiti dalle macchine che abbiamo progettato ?

 
 
 

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