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La legge di bilancio amplia le tutele per Congedo parentale e per malattia del figlio.

Le modifiche introdotte dalla legge di bilancio al Testo unico sulla maternità e paternità si inseriscono in un quadro di riforme che mirano a rafforzare la tutela delle famiglie, favorire una più  equilibrata conciliazione tra vita lavorativa e responsabilità genitoriali e, al contempo, preservare la continuità occupazionale, soprattutto femminile.

Il legislatore, prendendo atto dell’evoluzione dei modelli familiari e delle esigenze educative e di cura che si protraggono ben oltre la prima infanzia, ha esteso in modo rilevante i limiti di età entro cui è possibile fruire sia del congedo parentale sia del congedo per malattia del figlio.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il diritto al congedo parentale può essere esercitato nei primi 14 anni di vita del bambino, in luogo del precedente limite di 12 anni.

Resta fermo il limite complessivo massimo di dieci mesi di congedo parentale, elevabile in alcune ipotesi, come nel caso del padre che usufruisca di almeno tre mesi continuativi o frazionati.


La riforma conferma la struttura già nota della ripartizione dei periodi di congedo:

- alla madre lavoratrice spettano fino a sei mesi, dopo il congedo di maternità;

- al padre lavoratore spettano fino a sei mesi, elevabili a sette a determinate condizioni previste dalla legge;

- al genitore unico o al genitore affidatario esclusivo spetta un periodo massimo di undici mesi.

Viene, inoltre, prolungato il congedo parentale in favore dei genitori di minori con disabilità grave, che viene ora riconosciuto fino al compimento del quattordicesimo anno di età del bambino, anziché nei limiti più ristretti precedentemente previsti.

Il periodo massimo complessivo di astensione dal lavoro, comprensivo del congedo parentale ordinario, resta fissato in tre anni, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari della presenza del genitore.

L’estensione del limite di età entro cui esercitare il diritto non modifica, quindi, la durata massima complessiva, ma amplia notevolmente la flessibilità temporale, consentendo alle famiglie di utilizzare il congedo in fasi della crescita del figlio caratterizzate da nuove esigenze educative, scolastiche o relazionali, tipiche della preadolescenza.

Vi sono, inoltre, ulteriori novità sul congedo per malattia del figlio, infatti il numero massimo di giorni di astensione per ciascun genitore passa da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno, per ciascun figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni.


Resta invariata la disciplina per i figli fino a tre anni, per i quali l’astensione spetta per tutta la durata della malattia, senza limiti quantitativi.

La norma conferma:

- la trasmissione telematica del certificato di malattia del minore all’INPS e al datore di lavoro.

- l’inapplicabilità delle disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore che, nel caso specifico, non è soggetto alle visite fiscali né alle fasce di reperibilità;

- il diritto all’interruzione delle ferie in caso di ricovero ospedaliero del bambino.

In presenza di ricovero del figlio, il genitore può chiedere che le ferie vengano sospese per tutta la durata del periodo di degenza, al fine di fruire del congedo per malattia del figlio.

Questa previsione riconosce che le ferie assolvono a una funzione di riposo e recupero psico-fisico del lavoratore, funzione che risulta incompatibile con una situazione di particolare gravità e stress emotivo quale il ricovero ospedaliero di un figlio.

 

 
 
 

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