Facciamo il punto sui buoni pasto.
- Studio Casadio

- 29 mag
- Tempo di lettura: 2 min
La legge di bilancio 2026 ha innalzato da 8 a 10 euro il limite giornaliero di non imponibilità dei buoni pasto in formato elettronico, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente. Nessuna variazione ha riguardato, invece, i buoni pasto cartacei, per i quali continua ad applicarsi la soglia di esenzione pari a 4 euro.
L’eventuale eccedenza rispetto al limite di esenzione previsto per i buoni pasto concorre integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Tale importo non può essere assorbito nella soglia di esenzione per i fringe benefit che per il 2026 opera nella misura di 1.000 euro, ovvero 2.000 euro in presenza di figli fiscalmente a carico.
In mancanza di una decorrenza espressamente prevista, la nuova soglia di esenzione per i buoni pasto elettronici di euro trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2026, ai fini dell’individuazione di tale limite occorre considerare la data di assegnazione del buono, in base al principio secondo cui il momento di percezione coincide con quello in cui il provento esce dalla disponibilità dell’erogante ed entra nel patrimonio del percettore.
Ne consegue che, qualora il dipendente abbia ricevuto entro il 12 gennaio 2026 i buoni pasto maturati nel 2025 tali buoni si considerano fiscalmente percepiti nel 2025 e trova applicazione il precedente limite di esenzione per i buoni pasto elettronici, pari a 8 euro.
Ma cos’è il buono pasto ? E’ il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al titolare il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
Il buono pasto non è cedibile, non è cumulabile oltre il limite di 8 buoni, non è commercializzabile o convertibile in denaro e non dà diritto a resto in denaro, è utilizzabile solo dal titolare, è utilizzabile esclusivamente per l’intero valore facciale, vale a dire il valore della prestazione indicato sul buono pasto, comprensivo dell’IVA.
Non è mai stato chiarito, in modo definitivo, se la cumulabilità massima di 8 buoni sia riferita alla singola giornata, oppure alla singola transazione effettuata presso ciascun esercizio convenzionato.
I limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente sono applicabili anche ai buoni pasto concessi ai dipendenti che lavorano in smart working, in quanto è stata più volte confermata l’irrilevanza della modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ai fini dell’applicazione del regime di favore per i buoni pasto.
Infine anche nel caso in cui l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, come nel caso dei lavoratori subordinati a tempo parziale, è possibile beneficiare dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente entro i limiti di esenzione giornalieri, ove il dipendente part time fruisca di buoni pasto.




Commenti