top of page

Quello che potrebbe esserci nel “decreto del 1 Maggio”.

Il decreto, ormai quasi una consuetudine, dovrebbe contenere, innanzitutto, una norma che stabilisce che qualsiasi tipo di agevolazione e/o beneficio spettante in merito all’instaurazione e/o alla gestione del rapporto di lavoro non spetta ai datori di lavoro che applicano un trattamento individuale complessivo inferiore a quello stabilito dai cd contratti leader.

Per i non addetti  si fa riferimento al Trattamento economico complessivo (Tec) definito dai Contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»  avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.

Sulla piattaforma digitale “Siisl”, le posizioni di lavoro devono indicare Ccnl applicato, retribuzione collegata alla qualifica e al livello contrattuale, corrispondente alla mansione cui è adibito il lavoratore.


Nella bozza figura anche il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze, misura pubblica  che finanzia la formazione dei dipendenti, rimborsando il costo del lavoro delle ore destinate all'aggiornamento professionale. La terza edizione, 2025, copre il 60% della retribuzione oraria e il 100% dei contributi previdenziali per le ore di formazione, fino a 200 ore per lavoratore incrementato, per il 2026, di 500 milioni, tale adeguamento è tuttavia a rischio per problemi di copertura finanziaria.


Un capitolo della bozza di Dl è dedicato alle norme su salute e sicurezza sul lavoro: nel Dlgs n.81 del 2008 si aggiunge il riferimento alle certificazioni relative all’espletamento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal decreto che devono essere caricati dal datore all’interno del Fascicolo Sociale e Lavorativo, entro cinque giorni dalla data di rilascio da parte degli enti formatori.


Innovativa l’introduzione della tutela del lavoro mediante piattaforme digitali e misure di contrasto al caporalato digitale: in tema di qualificazione del rapporto di lavoro quando emergono indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante algoritmi, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salvo prova contraria. Nelle comunicazioni obbligatorie dovrà essere indicato il numero di prestazioni effettuate, l’arco temporale in cui sono effettuate e il comune in cui sono state effettuate. Costituiscono, inoltre, indici rilevanti di sfruttamento, anche nel contesto digitale: la corresponsione di compensi inferiori ai livelli minimi previsti dalla Contrattazione collettiva; l’imposizione di ritmi, tempi di disponibilità o carichi di lavoro sproporzionati; la sistematica sottrazione di quote del compenso mediante interposizioni fittizie o trattenute abusive; l’utilizzo di identità o account altrui in forma organizzata.

Ultimo capitolo è dedicato al lavoro domestico, all’assistenza familiare e non autosufficienza, tra le novità è prevista la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per le persone che svolgono l’attività di caregiver, assistente gratuito, familiare. Sono fissati dei “paletti” per accedere a questa tutela: bisognerà garantire un carico di assistenza uguale o superiore a 91 ore settimanali per una persona convivente che si trova in condizioni di non autosufficienza. Per ottenere il riconoscimento, poi, il caregiver non deve svolgere attività lavorativa o comunque non dovrà guadagnare più di 3mila euro l’anno o avere un ISEE non superiore a 15mila euro.

 
 
 

Commenti


bottom of page