top of page

“Salario giusto o TEC” automatico in caso di contenzioso.

Il decreto Lavoro contiene una novità storica: per la prima volta è una norma giuridica a definire il trattamento economico complessivo, TEC, quale parametro di individuazione del salario giusto.

Sulla base delle previsioni dell’articolo 36 della Costituzione i giudici del lavoro hanno affidato alla contrattazione collettiva leader quella funzione di stabilire le tariffe per dare attuazione al principio della retribuzione equa, in quanto proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e sufficiente a garantire al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa.

Pertanto i minimi tabellari della contrattazione collettiva hanno sempre rappresentato per il giudice di merito il parametro di riferimento indiscusso per quantificare l’equa retribuzione. 


Con l’approvazione della legge di conversione del decreto Lavoro, o decreto 1° maggio, il legislatore all’articolo 7 ha inteso confermare la scelta storica della centralità della contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa, ai fini della determinazione del salario giusto secondo l’articolo 36 della Costituzione, tenendo presente anche la Direttiva sui salari minimi adeguati nell’Unione Europea.

Rispetto al passato, però, il decreto del 1° maggio contiene una novità storica, per la prima volta è una norma giuridica a definire il trattamento economico complessivo, il cosiddetto TEC, quale parametro di individuazione del salario giusto. D’ora in avanti Il giudice di merito, per individuare l’equa retribuzione, seguirà le previsioni di legge, che definiscono il “salario giusto” quale sommatoria di:

a) tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ma non dalla contrattazione di secondo livello, compresi gli scatti di anzianità, il terzo elemento le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative di natura retributiva;

b) le prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) gli eventuali altri istituti o indennità che hanno valore economico definiti dai medesimi CCNL.


Sono invece escluse dal trattamento economico complessivo le voci retributive, discrezionali e variabili, attribuite dai datori di lavoro ai singoli lavoratori.

Non fanno, invece, parte del salario giusto quelle voci retributive variabili attribuite discrezionalmente ai singoli lavoratori dal datore di lavoro, come nel caso dei premi, dei superminimi e degli elementi ad personam, sia di origine contrattuale che derivanti da contrattazione individuale.


La tutela riconosciuta dalla nuova disciplina di legge è immediatamente efficace, tutti i lavoratori che percepiscono un trattamento retributivo inferiore al TEC hanno fin d’ora il diritto di agire in giudizio per chiederne l’applicazione. Finalmente il lavoratore, in caso di contenzioso giudiziario, potrà richiedere al giudice il riconoscimento del salario giusto, inteso come trattamento economico complessivo spettante al prestatore in attuazione del principio dell’equa retribuzione, nella formulazione più ampia regolata ora dalla legge e definita dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

 
 
 

Commenti


bottom of page