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Il paradosso del Tec:Trattamento economico complessivo.

Il decreto del 1° maggio ha rinviato alla contrattazione collettiva la definizione del salario giusto, cioè quel trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e qualità del lavoro secondo le previsioni dell’articolo 36 della Costituzione. Il parametro di riferimento, continua a essere il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per il quale opera una presunzione di “giustezza” della retribuzione, oppure quello previsto dai CCNL diversi a condizione che questi ultimi contratti applichino un trattamento economico complessivo non inferiore al primo.


Tale trattamento minimo, nella intenzione lodevole del decreto, dovrebbe divenire centrale sia per definire il cd “giusto salario”, superando, fra l’altro, la polemica sul salario minimo”, sia per ottenere incentivi all’occupazione, ma vi sono difficoltà a definirne  l’esatto perimetro, ovvero gli elementi paga che devono concorrere o meno alla valutazione

Interpretando letteralmente i primi due commi della norma, il salario giusto sembrerebbe essere quello stabilito dai CCNL, non rilevando a tale fine le integrazioni stabilite dalla contrattazione aziendale e/o da trattamenti economici individuali.

In tal caso, questo è il paradosso, il superminimo sterilizzato farebbe divenire irregolari, oppure non adeguati al TEC, i rapporti di lavoro che difettano di un inquadramento aderente alla mansione pur in presenza di consistenti trattamenti individuali che garantiscano una retribuzione contrattuale superiore a quella minima garantita.

Serve estrema chiarezza in merito, il decreto subordina anche la fruizione dei benefici contributivi all’osservanza di un trattamento economico individuale non inferiore al TEC, non considerare i superminimi individuali sotto questo aspetto sembrerebbe derogare alla norma generale che subordina l’applicazione dei benefici contributivi e normativi al rispetto dei contratti collettivi siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.


Infine, la nuova norma precisa che anche in sede di pubblicazione delle offerte di lavoro nel SIISL, sarà necessario indicare il CCNL e il relativo codice alfanumerico, oltre ai dati retributivi e al corrispondente inquadramento contrattuale come, del resto, diviene già obbligatorio dal 01.05 indicare il codice CNEL del CCNL in busta paga.

Considerata la portata innovativa della previsione sugli incentivi, e più in generale di tutto l’innovativo impianto normativo, sarà necessaria una tempestiva presa di posizione del Ministero che emani indicazioni operative chiare che consentano, immediatamente, una corretta applicazione delle nuove regole onde evitare che una norma intenzionalemnte “positiva” possa divenire foriera di contenziosi.

 
 
 

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