Rischio calore sospensione attività con intervento della CIGO.
- Studio Casadio

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Il progressivo intensificarsi dei fenomeni climatici estremi, in particolare delle temperature elevate, ha indotto numerose amministrazioni locali all'adozione di ordinanze che inibiscono lo svolgimento di attività lavorative all'aperto durante le fasce orarie caratterizzate da maggiore insolazione. In tale contesto, le imprese interessate da sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa in costanza di rapporto possono accedere agli ammortizzatori sociali ordinari, purché rientrino nel campo di applicazione della CIGO.
Qualora l'interruzione delle attività sia determinata da un provvedimento della pubblica autorità, il trattamento di integrazione salariale può essere legittimamente richiesto invocando la causale specifica "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori", in tal caso in sede di compilazione della relazione tecnica, è sufficiente indicare gli estremi dell'ordinanza senza necessità di allegazione.
Il trattamento può essere riconosciuto limitatamente ai periodi e alle fasce orarie espressamente individuate nel provvedimento, subordinatamente al riscontro delle condizioni o limitazioni operative concretamente realizzatesi.
Anche in assenza di provvedimenti restrittivi adottati da autorità locali, l'accesso all'integrazione salariale resta comunque consentito laddove si verifichino condizioni climatiche tali da compromettere lo svolgimento dell'attività lavorativa. In tali ipotesi, è possibile formulare domanda con causale "evento meteo – temperature elevate", previa valutazione della congruità tra il dato meteorologico e le condizioni operative.
L'INPS ribadisce che il trattamento può essere riconosciuto non solo in presenza di temperature reali superiori ai 35 gradi centigradi, ma anche per valori inferiori qualora, in ragione delle specificità tecnico-operative, risulti rilevante la c.d. "temperatura percepita", più elevata di quella misurata. La verifica circa l'effettiva integrabilità della causale non può fondarsi esclusivamente sul rilevamento termico, ma deve estendersi all'analisi del contesto produttivo, tenendo conto della natura delle mansioni svolte, delle condizioni ambientali e dell'eventuale utilizzo di dispositivi o indumenti di protezione suscettibili di innalzare lo stress termico. Sarà onere del datore di lavoro o del consulente incaricato indicare puntualmente nella relazione tecnica ogni elemento utile a circostanziare l'impossibilità di prosecuzione dell'attività lavorativa, come ad esempio l'impiego di macchinari che generano calore, l'umidità relativa o la presenza di DPI di tipo pesante.
Sotto il profilo giuridico, tali eventi rientrano nella categoria degli eventi oggettivamente non evitabili e pertanto si applica il regime di favore previsto dalla normativa emergenziale, il quale si distingue per l'esenzione dall'obbligo contributivo addizionale, la non necessità di anzianità di servizio pari ad almeno 30 giorni presso l'unità produttiva, il differimento del termine di presentazione della domanda all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la sospensione, nonché la possibilità di effettuare l'informativa sindacale anche successivamente all'avvio della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Un'ulteriore semplificazione procedurale è prevista per le imprese dei settori dell'edilizia e dei lapidei, per le quali l'obbligo di informativa sindacale sussiste esclusivamente in caso di richiesta di proroga oltre le 13 settimane continuative di trattamento.




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