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Le ritenute negli appalti nel D.l. fiscale

Iniziamo l’analisi delle novità apportate del disegno di legge di conversione del DL 124/2019 che ha rivisto il meccanismo di versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell’ambito di appalti e subappalti, previsto dall’art. 4 del decreto legge fiscale ed ha fissato nuovi obblighi in capo ad entrambe le parti contrattuali.

Nel corso dell’iter di conversione del Decreto legge, la Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha riscritto l’art. 4, sostanzialmente, eliminando l’obbligo di inversione del pagamento previsto dal testo iniziale, ma fissando comunque una serie di nuovi obblighi sia in capo ai committenti, che in capo agli appaltatori e/o subappaltatori..

A  decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto o, subappalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. Tali imprese effettueranno, pertanto, distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente e trasmetteranno al committente entro i 5 giorni lavorati successivi al versamento delle ritenute le deleghe di

pagamento, l’elenco nominativo di tutti i lavoratori coinvolti nel servizio nel mese precedente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l’ammontare della retribuzione corrispostagli ed il calcolo delle ritenute eseguite nel mese precedente con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente.  

In mancanza di tali comunicazioni il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa.

Gli obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici e/o subappaltatrici comunicano al committente di essere in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi, di aver eseguito, nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore  al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni presentate e di non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti.


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