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Immagine del redattoreStudio Casadio

L’evoluzione del Green pass.

L’argomento del giorno è il green pass rafforzato, valido solo per coloro che sono o vaccinati o guariti, che, dal 6 dicembre, anche in zona bianca, è necessario per accedere a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristorazione al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche. Contestualmente l’obbligo di green pass, stavolta base, viene esteso ad alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e di trasporto pubblico locale e la durata del certificato viene ridotta a 9 mesi.


Il paradosso è che l’intera materia venga stravolta solo pochi giorni dopo la conversione in legge, con modifiche sostanziali, del decreto istitutivo dell’obbligo che, con tutte le sue criticità di fondo, sulle quali era più volte intervenuto il governo a mezzo Faq, ne aveva introdotto l'obbligo.


Vediamo allora tali modifiche, la più discussa prevede, per semplificare le procedure di verifica sul green pass, che i lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato, possano chiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 e, in tal caso, siano esonerati dai controlli previsti per accedere al luogo di lavoro per tutta la durata della relativa validità dello stesso.


Questo nonostante il parere contrario del Garante per la privacy secondo il quale la prevista esenzione dai controlli, in costanza di validità della certificazione verde, contrasterebbe l’efficacia stessa dell’operazione voluta dall’esecutivo non consentendo di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del green pass.

La legge di conversione introduce, inoltre, l'espressa previsione che la scadenza della validità del green pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, ed i lavoratori che vengono a trovarsi in tale situazione, molto frequente quando il rilascio della certificazione è avvenuto sulla base di un tampone negativo, hanno il diritto a rimanere nel luogo di lavoro e portare a termine il turno di lavoro.


Ulteriore modifica è stata introdotta per le imprese con meno di quindici dipendenti che, adesso, hanno la possibilità di rinnovare i contratti a termine, stipulati in sostituzione di lavoratori privi di green pass, non più solo una volta ma più volte fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.


Auspicabile, invece, la nuova disposizione che prevede, per i lavoratori somministrati, l'onere del controllo del green pass in carico all'utilizzatore e di informazione sul somministratore, risolvendo, in tal modo, l’onere del doppio controllo introdotto maldestramente dal decreto originario.


Il pensiero del legislatore arriva anche ad i docenti che partecipano alle attività formative che vanno ad allargare la platea degli obbligati al green pass.

Apprezzabile l’intento di affrontare un argomento così scivoloso cercando di semplificare, nel far questo era inevitabile prestare il fianco a qualche perplessità, certamente, al di là del parere citato del garante, non convince la richiesta di consegna dei certificati al datore che, da un lato è incompatibile con la liceità della tutela dei dati del possessore ma anche degli eventuali colleghi che non ne sono in possesso, dall’altro rischia di compromettere le finalità di prevenzione nel momento in cui permette una sintesi fra le esigenze aziendali di limitare lo spreco di tempo con quelle dei dipendenti di ridurre al minimo i controlli.

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