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Immagine del redattoreStudio Casadio

Il ruolo dei C.C.N.L. nel contratto a termine

Venute meno le norme emergenziali Covid-19, che, oltre ad aver derogato all’obbligo di causali e al limite delle 4 proroghe, consentivano fino al 31 dicembre 2021 di sottoscrivere contratti a termine pur in presenza di sospensioni legate all’intervento di ammortizzatori sociali, il contratto a termine sta trovando importanti regolamentazioni nei rinnovi che si stanno realizzando tra fine 2021 e inizio 2022, sfruttando nuove deleghe di intervento riservate alla contrattazione collettiva fra le quali spicca la possibilità di individuare nuove causali di utilizzo del contratto a termine da applicare in caso di proroga del contratto quando si superano i 12 mesi, rinnovo del contratto a termine, sempre, ed ulteriore contratto a tempo determinato, raggiunta la soglia dei 24 mesi, stipulato presso l’ITL e di durata massima di 12 mesi (articolo 19, comma 3, D.Lgs. 81/2015).

I contratti collettivi richiamati sono quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e devono individuare “specifiche esigenze”, in base alle quali è possibile apporre, ove necessario, un termine al contratto.

In questo contesto merita attenzione il rinnovo del CCNL Metalmeccanica artigianato che, innanzitutto, aumenta la durata massima prevista del contratto a termine a 36 mesi rispetto ai 24 mesi “legali, in questo caso trattasi del limite di durata per sommatoria, pertanto è sconsigliato sottoscrivere singoli contratti con durata originaria superiore a 24 mesi ed è necessario fare attenzione nell’applicazione del limite di verifica della

Il rinnovo estende, infine, il numero delle causali fino ad ora previste soltanto per legge ammettendo il ricorso al lavoro a tempo determinato in caso di punte di più intensa attività derivanti da richieste del mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste, di incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi, di esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione e di esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

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