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Il lavoro fino al termine dello stato di emergenza

Il decreto legge 221/2021 proroga lo stato di emergenza dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 ma non estende, in modo generalizzato, la validità di tutte le misure speciali legate al Covid-19 in vigore in ambito lavoristico, di conseguenza, è necessario analizzare una per una le misure che troviamo anche nel 2022.


GREEN PASS versione base, ovvero ottenuto mediante tampone, guarigione o vaccino ad eccezione di alcune categorie obbligate alla vaccinazione, esteso, per ulteriori tre mesi per accedere ai luoghi di lavoro, sia per quanto riguarda i dipendenti pubblici che quelli privati, con relativo onere, per i datori di lavoro, di effettuare i controlli. Prorogate anche le sanzioni per le aziende che non effettuano le verifiche e per gli addetti sorpresi al posto di lavoro senza certificazione verde.

SMART WORKING in modalità semplificata, cioè senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al ministero del lavoro, prorogato fino al 31 marzo. Rimane in vigore l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio dei quali il medico competente o quello dell’INAIL può accertare l’inidoneità alla mansione, durante il periodo di mancata attività, queste persone non possono essere licenziate.


CONGEDI COVID retribuiti anch’essi prorogati, per I genitori di figli under 14 con loro conviventi o di figli con handicap grave indipendentemente dall’età di questi ultimi., in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, o di quarantena o di infezione da Covid, o astensione dal lavoro non retribuita per figli dai 14 e fino a 16 anni.

LAVORATORI FRAGILI, ovvero quelli individuati con un certificato di rischio derivante da immunodepressione o esiti di patologie oncologiche o relative terapie salvavita, nonché i disabili gravi, che potranno continuare a svolgere, stavolta fino al 28.02, di norma l’attività in smart-working, anche con adibizione a mansioni diverse ma uguale inquadramento. Non è stata, invece, prorogata per questi soggetti l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero con relativa indennità.


QUARANTENA, per qualunque lavoratore del settore privato, non più equiparata alla malattia e non computabile ai fini del periodo di comporto.

La legge 215/2021, inoltre, ha introdotto, in materia di sicurezza, alcune modifiche destinate ad avere un forte impatto sulle aziende. In particolare, in materia di formazione del preposto, figura di fondamentale rilevanza nell'ottica della sicurezza partecipata e organizzata del Dlgs 81/2008, a cui sono attribuite funzioni di sovraintendenza e di vigilanza attiva sul lavoro altrui e che, nella prassi professionale, coincide con i capi reparto, i capi ufficio, i capi squadra. .

In particolare è stato introdotto l’obbligo di corsi di formazione «interamente con modalità in presenza»; di conseguenza scompare la possibilità di svolgere alcuni argomenti previsti nella formazione aggiuntiva in modalità e-learning ed è stata modificata la periodicità dell'aggiornamento della formazione dei preposti che adesso è biennale anziché quinquennale. Tutto questo senza, peraltro, prevedere un regime transitorio introducendo, per le aziende che abbiano preposti il cui aggiornamento risalga a oltre due anni fa., un obbligo cui è impossibile adempiere.

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