Con il D.L. entrato in vigore il 27.09 il Governo ha ampliato enormemente l’ambito di applicazione del c.d. green pass, la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione, la recente guarigione o l’effettuazione di un tampone negativo nelle ore precedenti ai fini dell’accesso a determinate attività o servizi.
Le attività coinvolte erano già molte ma, in merito ad i posti di lavoro, si era previsto l’obbligo di green pass soltanto per i docenti e il personale scolastico ei un vero e proprio obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, poi in estate esteso a tutti i dipendenti delle Rsa.
La disciplina precedente lasciava adito a diverse contraddizioni, si pensi al caso dei ristoranti ove il green pass era obbligatorio per i clienti, ma non, ad esempio, i camerieri ivi addetti.
Il nuovo decreto ha, sotto questo aspetto, riequilibrato il sistema, infatti, dal prossimo 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, tutti gli addetti del settore pubblico e privato potranno accedere ai rispettivi luoghi di lavoro solo mostrando di possedere un valido green pass.
L’obbligo di certificazione è stato esteso anche a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedano ai suddetti luoghi di lavoro per lo svolgimento di un’attività lavorativa, anche se per volontariato o sulla base di contratti esterni nonché agli addetti al lavoro domestico.
Il controllo dei green pass spetta al datore di lavoro, il quale dovrà definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche tramite apposita applicazione informatica, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.
Ma cosa accade se un lavoratore non possiede il green pass?
Sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari, che, invece, vengono in rilievo ove il lavoratore acceda comunque al luogo di lavoro pur in assenza di certificazione, e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma privi di qualsivoglia trattamento retributivo per le giornate in questione.
Disposizione particolare, nonché al momento oscura, invece, per le imprese con meno di 15 dipendenti che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza del green pass, possono sospendere il lavoratore stipulando un contratto per la sostituzione per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021.
Non si comprendono, al momento, la decorrenza dei 10 giorni, se si tratta o meno del limite di durata massima della sospensione e se quest’ultima può venire ripetuta più volte ed, in tal caso, se con lo stesso sostituto o meno.
Comments