Avvicinandosi la fine dell’anno esaminiamo i provvedimenti con cui il Governo ha concesso, per il solo anno 2023, la possibilità per i datori di lavoro di erogare buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito del soggetto percipiente ed ha innalzato il limite di esenzione dei fringe benefit in favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico.
E’ stato previsto, infatti, sia l’innalzamento del limite massimo di esenzione a 3.000 euro comprendendo, tra i beni e servizi anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche contenenti consumi di competenza dell’anno di imposta anche se esposti su fatture emesse in anno diverso.
Tali benefici si applicano ai fringe benefit percepiti dai lavoratori dipendenti con figli “ compresi i nati fuori del matrimonio riconosciuti, gli adottivi o affidati” a carico alla data del 31.12.2023.
Tali agevolazioni, che si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato, spettano anche se le somme sono erogate ad personam e non sono alternative tra i coniugi, pertanto, entrambi potranno beneficiarne, anche in presenza di un unico figlio fiscalmente a carico, indipendentemente da chi percepisce, o meno, l’Assegno Unico Universale.
Ai lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico continua ad applicarsi, senza deroghe, la soglia di esenzione di 258,23 euro.
Vale la pena di ricordare che, in caso di superamento delle soglie di esenzione di 258,23 euro oppure di 3.000 euro, l’intero valore dei beni e servizi ceduti e/o rimborsati, sarà soggetto a tassazione ordinaria e a contribuzione.
L’applicazione dei benefici in argomento è subordinata alla dichiarazione, del lavoratore interessato, di avervi diritto congiuntamente all’indicazione del codice fiscale del figlio a carico, rilasciata, secondo le modalità concordate tra lavoratore e datore con onere, per quest’ultimo, di conservarne una copia sottoscritta.
Sarà, invece, dovere del lavoratore comunicare tempestivamente il venir meno dei presupposti che ne hanno dato diritto per consentire al datore di lavoro di effettuare l’eventuale assoggettamento a tassazione e a contribuzione di quanto erogato in regime di esenzione.
Per quanto attiene ai buoni benzina è bene ricordare che, per il solo anno di imposta 2023, viene consentita la possibilità di erogare dei buoni benzina aggiuntivi rispetto ai fringe benefit sopra richiamati, ovvero ad i limiti di euro 258,23 oppure 3.000,00, esclusi dal reddito ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
In considerazione di ciò, nell’anno 2023, si potranno erogare, anche congiuntamente, sia buoni carburante interamente esenti, nei limiti di cui sopra, che esenti Irpef e soggetti a contribuzione nel limite massimo di 200 euro, con l’accortezza di conteggiare e monitorare in modo distinto sulle buste paga le due somme.
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