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Covid-19 e cassa integrazione

In attesa di momenti ed argomenti più stimolanti, è sicuramente di interesse generale fare il punto sulle misure speciali, in materia di ammortizzatori sociali, previste dal governo per sostenere imprese e lavoratori nella emergenza derivante dagli effetti della pandemia in corso.

In primis, i datori di lavoro, di tutto il territorio nazionale, che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di CIGO o di assegno ordinario, quest’ultimo a carico sia del Fondo di integrazione salariale (FIS) che dei fondi bilaterali alternativi, con causale “emergenza COVID-19”. Entrambi gli assegni sono concessi per i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 17 marzo 2020 ed agli stessi non è richiesto il requisito di anzianità di 90 giornate di lavoro effettivo. Tali requisiti va

Tale possibilità, concessa per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di 9 settimane, dovrebbe essere prorogata dal cd “decreto di Aprile” in corso di emanazione per un periodo di ulteriori cinque settimane prorogabili fino ad un massimo di nove. In sede di conversione in legge del decreto “cura Italia” i datori di lavoro, interessati alla presentazione della domanda, sono stati dispensati dall’osservanza degli obblighi di informazione e consultazione sindacale.

In deroga alla consueta modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su Uniemens, è possibile, in questo caso, richiedere il pagamento diretto al lavoratore da parte dell’INPS senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Non meno interessante la previsione riguardante I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, quest’ultimi, infatti, possono richiedere alle Regioni di competenza trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I datori di lavoro interessati sono dispensati dagli obblighi di informazione e consultazione sindacale se occupano complessivamente fino a 5 dipendenti mentre devono ricorrervi se li superano. L’intervento è riconosciuto, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, valgono anche qui le stesse considerazioni in merito alla quasi certa imminente proroga.

Sono esclusi soltanto i datori di lavoro domestico ed i lavoratori assunti dopo il 17 marzo 2020. I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. L’ INPS provvede all'erogazione delle predette prestazioni a seguito della ricezione dell’elenco dei beneficiari da parte dei datori di lavoro. Al momento la burocrazia ha prevalso sulla tempestività dei pagamenti che sarebbe stata auspicabile in tale emergenza, la speranza è che il tempo perso, per avviare la complessa macchina burocratica, sia recuperato nei mesi successivi garantendo minori attese.


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