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Agosto ovvero Ferie.

L’argomento “Ferie” è senz’altro abusato ma da ancora oggi luogo a molti luoghi comuni ed errate convinzioni, tornarci sopra, in piena estate, non è mai tempo perso.

I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che deve essere obbligatoriamente godute per almeno due settimane consecutive, nel corso dell'anno di maturazione, mentre per le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.


La violazione delle predette disposizioni prevede che venga comminata al datore di lavoro una sanzione amministrativa, di importo variabile in relazione al numero dei lavoratori coinvolti e del numero di annualità in cui le disposizioni sono state violate.

Le sanzioni non sono applicabili nell'ipotesi in cui non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane di ferie per cause imputabili esclusivamente al lavoratore, tra queste ultime, a titolo di esempio, le assenze per maternità, malattia, infortunio, ecc.

Le ferie devono essere godute, anche in caso di richiesta del lavoratore, nel periodo che l'imprenditore stabilisce in modo non arbitrario ma tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro stesso.


Non sempre questa previsione, che origina dalla necessità di tutelare la libertà economica d’impresa salvaguardata dalla stessa Carta Costituzionale, è chiara, capita spesso, infatti, nel quotidiano, di imbattersi nel luogo comune secondo il quale vi sarebbe un vero e proprio diritto, privo di fondamento, del lavoratore di scegliersi due settimane su quattro.

In ogni caso il datore di lavoro deve comunicare preventivamente al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.


In riferimento al periodo minimo di quattro settimane, vige infatti il divieto di retribuire eventuali periodi di ferie non fruiti, ad eccezione del caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Tale eccezione non modifica la regola generale che salvaguarda l'effettiva fruizione delle ferie, essendo questa l'ipotesi preferibile rispetto alla loro monetizzazione, stante la finalità dell'istituto che è quella di garantire il ristoro psico-fisico del lavoratore.


L’eventuale prescrizione del diritto del lavoratore alle ferie non godute e all'indennità sostitutiva delle ferie, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito, formulato accuratamente e contenente l’avviso che, in caso di mancato godimento, tali istituti verranno persi.  


Il datore di lavoro, a fronte di situazioni legittimanti, ha, altresì, il diritto di richiamare il lavoratore che abbia già iniziato a fruire delle ferie concessegli. In tal caso lo stesso è tenuto a riprendere servizio fermo restando il rimborso delle spese sostenute per rientrare dai luoghi di vacanza e per ritornarci ed il diritto di effettuare il periodo di ferie che ancora gli spetta in un momento successivo, che potrà essere concordato con il datore di lavoro.

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