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Verso un “working“ non proprio “smart”.

Le regole emergenziali di gestione dello smart-working nel settore privato sono prorogate fino al 30 giugno e, a differenza di quanto era emerso nelle scorse settimane, viene rinviato anche l’obbligo di sottoscrizione dell’accordo individuale tra azienda e dipendente, con la conseguenza che il lavoro agile può ancora essere disposto dal datore di lavoro unilateralmente purché nel rispetto dei principi di legge. Gli obblighi di informativa riguardanti salute e sicurezza sul lavoro continuano ad essere assolti utilizzando i documenti, predisposti dall’INAIL e disponibili sul sito internet dell’istituto, che possono essere inviati telematicamente ai dipendenti.

Qualora le aziende, in vista del ritorno all’obbligo di accordo individuale dal 1° aprile preannunciato dal Governo, abbiano nei giorni scorsi già sottoscritto le intese con i singoli dipendenti, le stesse restano valide e regolano lo smart-working a partire dall’inizio del prossimo mese o da altra data espressamente prevista. Tuttavia, qualora lo ritengano opportuno, le parti possono accordarsi per rinviare l’efficacia degli accordi già siglati. La proroga riguarda, inoltre, le modalità di comunicazione al ministero del Lavoro dei nominativi lavoratori che svolgono l’attività in modalità agile, infatti, fino al 30 giugno si continuerà a utilizzare la procedura semplificata introdotta durante il periodo emergenziale, che consente l’invio massivo dei nominativi e non degli accordi individuali in quanto non obbligatori.

La proroga oltre la cessazione dello stato di emergenza delle regole semplificate nasce dalla necessità di far “metabolizzare” alle aziende una prassi che si è consolidata negli ultimi due anni, ovvero l’assegnazione di un ruolo centrale alla contrattazione collettiva “qualificata” che dovrà definire gli strumenti garanzia della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici, il diritto alla priorità alla esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile presentate dai cd soggetti deboli, l'equiparazione del lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile con il personale operante in presenza, il diritto a usufruire delle ferie e dei permessi, il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, dalle piattaforme informatiche e da qualsiasi strumento e/o applicativo di comunicazione ed il rispetto delle condizioni economiche della contrattazione “qualificata” e dei diritti e garanzie previste dalla legge.

Il passaggio dal “super semplificato” alla necessità di coinvolgimento sindacale, soprattutto nelle realtà meno strutturate, non poteva essere organizzato in così breve tempo se non con il rischio che lo smart-working tornasse ad essere soltanto uno strumento di gestione delle emergenze, prima il Covid e ora la guerra, pericolo da scongiurare, disincentivare le aziende, infatti, costituirebbe l’errore più grossolano, un imprenditore che avverte tale forma contrattuale come un peso, infatti, non ci crede e non ci investe, non arrivando, in tal caso, a vederne gli aspetti positivi strutturali per l’organizzazione.

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