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Immagine del redattoreStudio Casadio

Sospensione senza retribuzione del lavoratore no-vax ?

Il titolo provocatorio è quanto mai attuale, lo spunto di una recentissima ordinanza del Tribunale di Modena, che fa il punto sui diversi diritti contrapposti in tempo di pandemia, serve ad introdurre un argomento “caldo” senza alcuna pretesa di entrare nel merito di un contesto così scivoloso.

L'azienda, sancisce l’ordinanza, può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che non vuole vaccinarsi contro il Covid-19, in questo caso due fisioterapiste di una RSA sospese dalla retribuzione prima dell’entrata in vigore dell’obbligo per il personale sanitario, in quanto, ai sensi dell’ormai abusato art. 2087 del codice civile, “Il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali e ha quindi l'obbligo di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori”. Fra le righe si leggono riferimenti all’inclusione del Covid-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro, ciò comporterebbe, il condizionale qui è lecito, non solo l’obbligo di tutelare i lavoratori da agenti di rischio esterni ma la inadeguatezza del solo utilizzo delle mascherine ed il venir meno dell’obbligo di informazione, da parte del datore di lavoro, sui rischi/benefici della vaccinazione in quanto scontati.

La ricostruzione della vicenda porta alla conclusione che, se il rifiuto a vaccinarsi non può dar luogo a sanzioni disciplinari, può comportare però conseguenze sul piano della valutazione oggettiva dell'idonenità alla mansione, in tal modo chi lavora a contatto col pubblico, oppure in spazi chiuso vicino ad altri colleghi, può essere sospeso senza retribuzione in caso di mancata vaccinazione. Facendo leva su di un presunto “principio di solidarietà collettiva” l’ordinanza risolve anche evidenti problemi di privacy, le lavoratrici avevano, infatti, sottoscritto il consenso informato sulla mancata sottoposizione al vaccino che può essere valutato, ai sensi del protocollo vigente in materia, soltanto dal medico aziendale per stabilire una eventuale inidoneità alla mansione.

Pertanto, conclude il provvedimento, se il datore di lavoro non dispone di mansioni che non prevedano contatti con l'utenza può decidere di sospendere chi non voglia vaccinarsi. Tutti gli studi clinici condotti finora, hanno dimostrato l'efficacia dei vaccini nella prevenzione del Covid-19, e a circostanza stessa che le autorità regolatorie abbiano autorizzato la somministrazione del vaccino a partire da 12 anni serve ad escludere la natura sperimentale dello stesso, rafforzata dal fatto che allo stato non ci sono evidenze scientifiche che provino il rischio di danni irreversibili a lungo termine.

La pronuncia farà sicuramente discutere, sicuramente si presta ad eventuali impugnazioni, infatti, senza entrare nel merito delle motivazioni, non convince il tentativo di applicare così rigide conclusioni ad un periodo temporale in cui non vigeva l’obbligo di vaccinazione neanche per il personale sanitario.

Discorso a parte, invece, riguarda l’eventuale estensione dei suoi effetti ad altri settori meno protetti di quello delle RSA, solo il tempo, a questo proposito, potrà rispondere in merito.


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