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Smart-working: nuova modalità di comunicazione e proroga della modalità semplificata. Parte 1.

Lo smart-working, negli ultimi mesi, dapprima con la legge n. 122/2022 e successivamente con la legge 142/2022 di conversione del D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis), è stato oggetto di una revisione degli obblighi a carico dei datori di lavoro.


LA "NUOVA" MODALITA' ORDINARIA


A partire dal 1° settembre 2022, con la legge n. 122, la disciplina ha visto un ritorno alla modalità di attuazione prepandemica prevista dalla L. 81 del 2017, seppur con alcune modifiche: l’obbligo di stipula di accordi individuali con i singoli dipendenti, insieme al ripristino dell’onere per il datore di lavoro di comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro rese in modalità agile, senza l’obbligo di allegare l’accordo stesso.

L’accordo individuale è tenuto a regolamentare gli aspetti attuativi della prestazione resa in “modalità agile” e comporta il venir meno della possibilità per le aziende di decidere arbitrariamente l'organizzazione del lavoro agile (possibilità concessa durante lo stato emergenziale causato dalla pandemia). In particolare, tale accordo, in base a quanto sancito dal Protocollo del 7 dicembre 2021, deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati: - la durata dell'accordo (a tempo indeterminato o con l’indicazione di un termine); - luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa; - le forme di esercizio del potere direttivo e le condotte da cui possono derivare sanzioni disciplinari; - la gestione degli strumenti di lavoro; - i tempi di riposo e le misure per garantire la disconnessione; 3 - le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali; - le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.


Secondo quanto previsto dalla norma, la stipula o la proroga degli accordi con decorrenza dal 1° settembre 2022, ripristina altresì l’obbligo per il datore di lavoro di presentare apposita comunicazione sul portale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, entro il termine di cinque giorni dalla data di sottoscrizione che, rispetto a quella “semplificata”, dovrà riportare gli elementi essenziali dell’accordo: dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore, estremi del rapporto di lavoro (data di inizio, tipologia e dati Inail) e gli estremi dell’accordo individuale (data di sottoscrizione, data di inizio ed eventuale data di fine).


In fase di prima applicazione è comunque prevista una fase transitoria in cui l'obbligo di comunicazione può essere assolto entro il 1° novembre 2022 (anche se è opportuno precisare che tale termine è da intendersi strettamente riferito alla comunicazione telematica, mentre l’accordo con il dipendente dev’essere necessariamente sottoscritto preventivamente all’inizio della modalità di prestazione lavorativa).


..continua. . .

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