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NUOVA  CIG IN DEROGA    …  e il rischio di nuovi ritardi

Tra le disposizioni più attese del cd “decreto “Rilancio”, assumono particolare rilevanza gli interventi in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, che incidono con robuste modifiche sulla disciplina della CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga, ed in particolare su durata dei trattamenti, presentazione delle domande e reintroduzione degli obblighi di informativa sindacale.

In pratica, il decreto “Rilancio” stabilisce la concessione di ulteriori 9 settimane, fruibili dopo aver interamente utilizzato le prime nove, fra queste una prima parte, pari 5 settimane, potrà essere utilizzata entro il 31 agosto 2020, mentre le residue 4 settimane potranno coprire sospensioni o riduzioni di orario verificatesi tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020, ma riduce i termini di presentazione delle domande di accesso al trattamento di CIGO che passano da 4 mesi ad un solo mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Sotto un aspetto meramente procedurale, si assiste poi alla reintroduzione dell’obbligo di informazione, consultazione sindacale ed esame congiunto svolti anche in via telematica, un inutile fardello burocratico per niente giustificato vista la natura “eccezionalità” della causale COVID-19. Nel far questo, in nome di una presunta semplificazione ed allo scopo di accelerare i tempi di erogazione, stabilisce le modalità di richiesta all’INPS, e non alle Regioni, della concessione del trattamento di CIG in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane. L’avvio della nuova procedura sarà però tutt’altro che rapido, è necessario, infatti, un decreto interministeriale e la regolamentazione del procedimento da parte dell’I.N.P.S. ma, in ogni caso, le domande non potranno essere presentate prima di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.   Le molte aziende, che hanno terminato le vecchie 9 settimane nei primi giorni di maggio, non potranno presentare le domanda prima di fine giugno ed il pagamento del solo acconto, pari al 40% sulle ore programmate, delle prime 5 settimane non arriverà prima di metà luglio. Anche stavolta i lavoratori dovranno attendere più di due mesi prima di riscuotere una parte dei soldi della cassa integrazione che, peraltro, con il metodo dell’acconto, potrebbero essere costretti a restituire in parte all’Inps, qualora l’effettiva cassa integrazione utilizzata sul singolo lavoratore risultasse inferiore al 40% dell’acconto erogato dall’istituto calcolato, invece, sulle ore complessivamente richieste.

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