Il cd “decreto trasparenza” specifica in modo più analitico di prima gli obblighi, al momento della instaurazione del rapporto di lavoro, in capo al datore stesso nonché ai committenti, individua le sanzioni e regola anche i possibili conflitti che scaturiscono dall'applicazione delle nuove norme col controllo degli organi ispettivi.
La violazione dell'obbligo di informativa delle condizioni contrattuali mette in moto, infatti, un sistema di controlli da parte dell'Ispettorato del lavoro su richiesta o reclamo del lavoratore che fruisce di una serie di tutele aggiuntive.
Dal 13 Agosto il datore di lavoro deve comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste in formato cartaceo oppure elettronico, le stesse sono poi conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
L'informativa va comunicata all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, consegnando il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto oppure copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al collocamento.
Le informazioni eventualmente non contenute in tali documenti devono in ogni caso essere fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. Invece possono essere forniti al lavoratore entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa il nome degli utilizzatori in caso di somministrazione, la formazione, la durata delle ferie, il preavviso in caso di recesso, il contratto collettivo applicato e gli enti destinatari dei contributi previdenziali e assicurativi.
In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell'instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata, una dichiarazione scritta contenente le informazioni dovute qualora tale obbligo non sia stato già adempiuto.
La sanzione amministrativa diretta, che puniva il datore di lavoro in caso di omissioni o inesattezze dell'informativa generale, scompare diventando, adesso, subordinata denuncia del lavoratore all'Ispettorato del lavoro circa il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi informativi. Soltanto dopo l'accertamento ispettivo che confermi la denuncia del lavoratore e/o collaboratore, verrà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Fra le perplessità applicative spicca la previsione dell’art. 9 del citato decreto ove si afferma che, nel caso in cui l’organizzazione del lavoro sia in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa, salvo che questa si svolga entro ore e giorni di riferimento predeterminati o il lavoratore sia informato con ragionevole periodo di preavviso. In assenza di una o entrambe le condizioni, il lavoratore ha diritto di rifiutare di assumere un incarico di lavoro o di rendere la prestazione, senza subire alcun pregiudizio anche di natura disciplinare.
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