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La bussola per districarsi fra quarantena, autosorveglianza ed isolamento.

Facciamo il punto sull’argomento “di moda” in questo momento, il valzer della regole che disciplinano la gestione dell’emergenza Covid nella nostra quotidianetà.


Quarantena e autosorveglianza

Per i soggetti non vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario oppure abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, la quarantena dura 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine di tale periodo dovrà essere eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. In questo periodo non è possibile lavorare in presenza.


Per i soggetti asintomatici, che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Anche costoro non possono lavorare in presenza.


Coloro che abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti possono essere:


Asintomatici, in tal caso non si applica la quarantena, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso ed il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5. I lavoratori in questa condizione possono tranquillamente proseguire a svolgere la prestazione lavorativa anche in presenza.

Sintomatici, devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19. Questi soggetti, data la presenza di sintomi, si ritiene non possano svolgere attività lavorativa in presenza, anche alla luce delle condizioni di accesso ai luoghi di lavoro previste dal Protocollo anti Covid del 6 aprile 2021, e dovranno necessariamente essere coperti da certificato di malattia relazionabile ai sintomi per giustificare l’assenza.


Regola a se stante per gli operatori sanitari che devono, invece, eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato, potendo, tuttavia, ove asintomatici, proseguire nella prestazione lavorativa.


L’isolamento “ridotto”

Si applica soltanto ad i soggetti contagiati, che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, ed ha una durata di 7 giorni al posto dei 10 previsti, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

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