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Il nuovo slalom fra Cig Covid e blocco dei licenziamenti

L’articolo 8 del decreto sostegni prevede, per il settore industriale ed artigianale edile, 13 settimane in più di cassa integrazione ordinaria da utilizzarsi fino al 30 giugno, mentre per il commercio ed i servizi 28 settimane di Fondo di integrazione salariale o cassa in deroga usufruibili fino al 31 dicembre. Il decreto non interviene per coprire il buco di copertura tra il 26 e il 31 marzo che si materializza per le aziende più in difficoltà o chiuse per il lockdown, che, avendo utilizzato in continuità le 12 settimane di cassa integrazione previste dalla legge di Bilancio, si trovano senza ammortizzatori sociali disponibili per l’ultima settimana di Marzo.

Con decorrenza dalle integrazioni relative al mese di Aprile tutte le aziende potranno decidere se adottare il pagamento diretto o l’anticipo con il conguaglio, ciò non era permesso fino ad ora ad i datori di lavoro soggetti alla cassa in deroga.

La normativa emanata non prevede alcun contributo addizionale, tutte le settimane pertanto sono gratuite. Con uno sguardo allo sblocco dei licenziamenti, il decreto sostegni conferma il doppio canale di gestione della cassa integrazione che per la prima volta prevede un numero diverso di settimane in relazione allo strumento utilizzato. Salvo nuove deroghe il divieto termina il 30 giugno per le aziende industriali ed artigiane edili ed il 31 Ottobre per le altre, nonostante quest’ultime, in caso utilizzino in continuità le 28 nuove settimane, avranno una copertura fino al 13 ottobre 2021 e dovranno gestire in autonomia il periodo che va da tale data alla fine dello stesso mese.

Questo aspetto controverso e non chiaro nella lettura del decreto è stato, infatti, confermato dal ministero del Lavoro Andrea Orlando, il quale ha precisato che le aziende, soggette alla normativa sui fondi di solidarietà bilaterali e sulla cassa integrazione in deroga, potranno avviare le procedure di licenziamento economico solo dal 1° novembre. Il ministro, peraltro, ha spiegato che tale facoltà è legata al completo utilizzo delle 28 settimane dell’ammortizzatore

sociale gratuito, in sostanza, se l’impresa ha ancora settimane di cassa Covid-19 da utilizzare, non potrà licenziare fino al loro esaurimento o comunque fino al 31 Dicembre.

Non possiamo far altro che segnalare come, ancora una volta, vi siano differenze sostanziali fra quanto emerge dal testo di legge e le interpretazioni ufficiali, di fonte ministeriale, che ne modificano o stravolgono il contenuto. Ci consoliamo augurandoci che vista la forma adottata, il decreto legge con obbligo di conversione prima del 30.06, il testo definitivo chiarisca definitivamente i dubbi fin qui già emersi.


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