top of page

Il Mobbing lavorativo e le aggravanti sessuali.

Chi non ha sentito parlare almeno una volta di “mobbing” o si è trovato coinvolto in improbabili discussioni ove venivano espressi giudizi sommari e privi di alcun fondamento giuridico ?


Il motivo di tutto ciò è semplice quanto è complesso definire “il mobbing”, proviamo a farlo. Sono ricondotti a tale fattispecie “gli atti ed i comportamenti vessatori o persecutori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte di colleghi, mobbing orizzontale, o di superiori gerarchici, mobbing verticale, con finalità discriminatoria e che determinino per il soggetto passivo conseguenze di varia natura, ovvero di tipo fisico o psicologico”.

Quando ci troviamo in presenza di “una pluralità di condotte illegittime mosse da un disegno persecutorio preordinato alla prevaricazione del lavoratore ed al suo isolamento nell’ambiente di lavoro” è lecito parlare di “mobbing”.


In caso il presunto colpevole è consapevole del fatto che le sue condotte producano, nella vittima di turno, uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, ovvero un perdurante e grave stato di ansia o di paura, e/o un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, e/o il timore per l’alterazione delle proprie abitudini di vita, siamo in presenza di reato.

Per dimostrare la sussistenza di tale fattispecie, In ambito lavorativo, il lavoratore in caso deve provare, con concreti elementi, che i comportamenti datoriali o dei colleghi siano il frutto di un disegno persecutorio preordinato alla sua prevaricazione.


Definito il perimetro giuridico del nostro argomento, è opportuno constatare che il diritto penale si occupa appositamente di comportamenti che essere ricondotti a fenomeni di mobbing lavorativo, ovvero il reato di molestie e, soprattutto, articoli 609-bis e seguenti del codice penale, quello di violenza sessuale.


La dottrina e la giurisprudenza del lavoro, infatti, hanno catalogato quale “mobbing sessuale” numerose fattispecie di comportamenti vessatori e discriminatori e questo ha trovato posto anche nel codice delle pari opportunità.

Ricordiamo, inoltre, che, ai sensi del citato articolo del codice penale, “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

.

Nella nozione di abuso di autorità e nel concetto di minaccia ben possono rientrare, per costante giurisprudenza, comportamenti e atteggiamenti vessatori e discriminatori già presi in esame e che sono alla base di singole ipotesi di reato: minaccia, maltrattamenti, violenza privata o quant’altro. Se a questi si aggiunge una connotazione sessuale della condotta o del singolo gesto, ricorrono i presupposti per l’applicabilità anche della ben più grave norma incriminatrice in tema di violenza sessuale, con il relativo corredo di specifiche circostanze aggravanti.

12 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page