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Il lavoro nel nuovo DECRETO FISCALE.

Vista la recentissima entrata in vigore, 22 Ottobre, del Decreto fiscale facciamo il punto su alcune delle novità più interessanti in materia di lavoro.

Innanzitutto spicca il rifinanziamento della Quarantena, il periodo trascorso con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori dipendenti del settore privato equiparato a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, che, dopo essere stato negato per il 2021, viene adesso prorogato al 31 dicembre.


Sono prorogati alla stessa data anche i Congedi parentali COVID-19, pertanto il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, dell'infezione da SARS-CoV-2 o della quarantena a del figlio. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di alcuna retribuzione.


Ennesima proroga, inoltre, degli ammortizzatori COVID, assegno ordinario e Cassa in deroga, per una durata massima di 13 settimane, nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, per i lavoratori già in forza al 22 ottobre 2021 e, ovviamente, per sospensioni o riduzioni di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale ulteriore periodo è concesso ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal D.L. 41/2021.


Solo per i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale COVID-19 ai sensi del presente decreto, inoltre, resta in vigore il Blocco licenziamenti. Rimangono possibili i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.


In risposta al troppo lungo elenco di morti sul lavoro, il decreto prevede, infine, in materia di sicurezza sul lavoro, che la sospensione della attività per lavoro irregolare scatti nel caso in cui almeno il 10%, anziché il 20% della precedente norma, dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.


Analoga sospensione sarà comminata, da ora in avanti, senza necessità di reiterazione della violazione, qualora in sede ispettiva si accertino gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

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