Entrato in vigore, non senza polemiche, il 6 Agosto in tutto il paese il cd green pass ha introdotto limitazioni vietando, ad i maggiori di 12 anni d’età che non ne sono in possesso e non sono affetti da patologie che li esonerano su idonea e specifica certificazione medica, di sedersi per consumare al tavolo al chiuso in ristoranti, bar, pub, pasticcerie e gelaterie.
Il decreto legge istitutivo ha vietato, inoltre, l’accesso a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, Sagre e fiere, convegni e congressi, Centri termali, parchi tematici e di divertimento, Centri culturali, centri sociali e ricreativi, tutti limitatamente alle attività al chiuso.
I titolari e i gestori delle attività di cui sopra sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga con Green pass, in caso di violazione la sanzione va da 400 a 1.000 euro a carico sia dell’esercente che dell’utente.
La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l'applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.
Al momento attuale non sono previsti obblighi di vaccinazione diffusa per le altre categorie di lavoratori, ad eccezione del comparto sanitario e dell’istruzione, pertanto non può ravvisarsi alcun obbligo nei confronti dei dipendenti delle attività soggette ad esibizione del green pass per accedervi.
Le recenti faq con le quali il governo ha allargato i divieti anche alle mense aziendali hanno fatto divampare la polemica e le prime applicazioni della nuova normativa stanno creando disorientamento e confusione presso le imprese, perché la mensa è “luogo di lavoro”.
Non convince la mancanza di chiarezza, la norma istitutiva, infatti, non esonera espressamente le imprese da responsabilità in caso di impossibilità da parte del lavoratore di accedere alla mensa ne dagli stessi controlli sul possesso della certificazione richiesta ne’, al tempo stesso, prevede, come richiesto a gran voce dei sindacati, la gratuità per i dipendenti del tampone necessario per coloro che non sono vaccinati.
Al momento, nell’imminenza delle riaperture di tutte le grandi fabbriche, nessuna decisione ufficiale, nonostante il pressing delle parti sociali, è stata presa, l’augurio è che, si riesca a trovare un equilibrio fra la duplice esigenza di tutelare la salute e di evitare discriminazioni sui luoghi di lavoro nei confronti dei lavoratori.
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