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I rischi dell’Intelligenza artificiale nel lavoro

Il 13 marzo è stato approvato definitivamente dal Parlamento europeo il Regolamento sulla intelligenza artificiale nel quale Unione ha optato per una regolamentazione rigida, basata su regole e principi giuridicamente vincolanti.

Il modello europeo individua quattro diverse categorie di rischio, a ciascuna delle quali corrisponde un diverso grado di regolamentazione.


Numerose sono le disposizioni che interessano il mondo del lavoro ed i datori di lavoro identificati come deployer.

Il primo scopo del Regolamento è riuscire a promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale affidabile garantendo nel contempo, un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, incluso il lavoro, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Si ribadisce il principio di “dignità umana” per rispettare il quale è fondamentale evitare che l’impiego delle tecnologie digitali diventi un mezzo per strumentalizzare l’essere umano privandolo di un certo grado di potestà decisionale.

Il regolamento non dovrebbe incidere sulla normativa dell'Unione in materia di politica sociale né sulla normativa nazionale in materia di lavoro, per quanto riguarda le condizioni di impiego e le condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori.


I sistemi di IA utilizzati nel settore dell'occupazione, nella gestione dei lavoratori e nell'accesso al lavoro autonomo, in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone, per l'adozione di decisioni riguardanti le condizioni del rapporto di lavoro la promozione e la cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per l'assegnazione dei compiti sulla base dei comportamenti individuali, dei tratti o delle caratteristiche personali e per il monitoraggio o la valutazione delle persone nei rapporti contrattuali legati al lavoro, sono classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in termini di prospettive di carriera e sostentamento e di diritti dei lavoratori.

Durante il processo di assunzione, nonché ai fini della valutazione zione delle persone o del proseguimento dei rapporti contrattuali legati al lavoro, tali sistemi potrebbero generare discriminazioni, ad esempio nei confronti delle donne, di talune fasce di età, delle persone con disabilità o delle persone aventi determinate origini razziali o etniche o un determinato orientamento sessuale.


I sistemi di IA utilizzati per monitorare le prestazioni e il comportamento di tali persone possono inoltre comprometterne i diritti fondamentali in materia di protezione dei dati e della vita privata, a tal punto che il regolamento rileva come sia opportuno imporre la trasparenza per i sistemi di IA ad alto rischio prima che siano immessi sul mercato o messi in servizio e prevedere che consentano, a livello tecnico, la registrazione automatica degli eventi, mediante "log", per la durata del ciclo di vita del sistema.


Il regolamento, escludendo i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la verifica biometrica ovvero l'autenticazione, la cui unica finalità è confermare che una determinata persona fisica è la persona che dice di essere e confermare l'identità di una persona fisica al solo scopo di accedere a un servizio, vieta la “categorizzazione biometrica" ovvero l'assegnazione di persone fisiche a categorie specifiche sulla base dei loro dati biometrici.


Il dibattito è aperto, IA opportunità o rischio ? Oppure un mix fra entrambe ? Certamente l’argomento, come dimostra l’interessamento del Parlamento Europeo, non è solo moda ed il modo in cui verrà affrontato condizionerà la vita di ognuno di noi e dei nostri figli e, per questo, continueremo a parlarne sempre più frequentemente.

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