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FRINGE BENEFIT 2024.

Facciamo il punto sui fringe benefit, ovvero quelle “liberalità” aggiuntive erogate dai datori di lavoro ai dipendenti sotto forma di beni o servizi, nel 2024.

Consistono in una retribuzione in natura, erogata sotto forma di beni o servizi, che viene riconosciuta in aggiunta alla retribuzione ordinaria allo scopo di migliorare il benessere del lavoratore incrementando il suo livello di soddisfazione e costituendo una concreta leva per un incremento della motivazione e dell'efficienza lavorativa.


Esempi comuni di fringe benefit sono l'assegnazione a uso promiscuo dell’auto aziendale, l'assegnazione di abitazioni, la fornitura di dispositivi elettronici come smartphone o computer, prestiti a condizioni agevolate, polizze assicurative, contributi per la formazione professionale, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico ecc.

Dal punto di vista fiscale la norma prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera, nell’anno 2024, la soglia di 1.000,00 euro elevata a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati. Il superamento della soglia comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare dei fringe benefit, e non soltanto della quota parte eccedente tali limiti.

Limitatamente al solo anno fiscale 2024, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.  


Appare utile evidenziare che il legislatore estende, sia pur temporaneamente, il significato da riconoscimento di un bene o un servizio a un vero e proprio rimborso per un costo sostenuto.

La soglia di esenzione maggiorata, per tutti coloro che hanno figli a carico, deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre ed il beneficio spetta anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale e spetta ad entrambi i genitori separatamente quindi si cumula..


I lavoratori rientranti nella maggior fascia di esenzione, al fine di potere beneficiare dell’agevolazione, devono presentare al datore di lavoro apposita autocertificazione nella quale attestare di avere uno o più figli fiscalmente a carico, indicando anche i rispettivi codici fiscali.

Eventuali disposizioni della contrattazione collettiva applicata al rapporto che ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare se destinati a beni e servizi rientrano all’interno del plafond che non deve essere superato.

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