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Fringe benefit 2022 fino ad euro 3.000,00.

Con l’articolo 12, D.L. Aiuti-quater è stata rivista la soglia di non imponibilità relativa ai fringe benefit, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente e/o le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, che, solo per il per il periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito imponibile Irpef nel limite complessivo di 3.000 euro.


Il presupposto dell’agevolazione è la corresponsione volontaria ed anche ad personam, senza alcun riferimento, quindi, a categorie omogenee di dipendenti, da parte del datore del lavoro, di beni e servizi oppure di somme a rimborso delle utenze a titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente inclusi tirocinanti ed amministratori di società.


Il pagamento e/o il rimborso delle utenze domestiche deve riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. È possibile comprendere anche le utenze per uso domestico intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini oppure al locatore in caso di contratto di locazione con addebito analitico delle spese.


Il datore di lavoro deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, i giustificativi oppure apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche presso altri e si impegni a conservarle per il periodo di durata di eventuali controlli contributivi e/o fiscali con un minimo di cinque anni.

Le fatture sono valide anche intestate a una persona diversa dal lavoratore dipendente, ovvero al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12, testo unico imposte dirette, o, a certe condizioni al condominio o al locatore.


Nel caso in cui il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori a 3.000,00 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.


Sempre limitatamente all’anno 2022, è possibile cumulare il valore di 200 euro per uno o più buoni benzina al valore di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni benzina.

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