Con il D.L. 18/2020, il c.d. Cura Italia, il Governo è intervenuto per introdurre alcune misure di sostegno economiche a favore dei lavoratori per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, tra queste rivestono particolare rilevanza quelle norme con le quali sono state introdotte diverse limitazioni alla facoltà di recesso del datore di lavoro.
Innanzitutto, è vietato procedere al licenziamento, limitatamente al periodo di durata del contagio, dei lavoratori che usufruiscono del congedo straordinario non retribuito per i lavoratori con figli di età compresa fra i 12 e i 16 anni nonché per i genitori di figli disabili. Si tratta, in sostanza, di un caso tipizzato di assenza dal lavoro giustificata, cui corrisponde il divieto di recesso per quella specifica ragione, fermo restando la normale procedibilità, ad esempio, per motivi disciplinari.
Assume ben altra rilevanza, invece, l’articolo 46 del Decreto secondo cui, per 60 giorni, sicuramente prorogabili in dipendenza dello sviluppo della pandemia, i datori di lavoro non possono procedere all’avvio delle procedure di licenziamento collettivo nonché ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. tale sospensione sembra, inoltre, riguardare anche le procedure avviate dopo il 23 febbraio e non ancora concluse. In sostanza, se la lettera di licenziamento non è stata ancora consegnata, quel licenziamento, a prescindere dalla fase procedurale in cui si trovava all’entrata in vigore del Decreto, è congelato, al contrario, ove fosse stata consegnata, il recesso sarebbe da ritenersi del tutto valido ed efficace.
Questo, insomma, il nuovo scenari o normativo in cui si muove il potere di recesso del datore di lavoro ai tempi dell’emergenza da COVID-19, Tale incertezza si ripercuote ovviamente anche sui tempi di validità delle norme citate: i permessi sono infatti legati a un indefinito lasso temporale, legato alla sospensione delle attività didattiche; i licenziamenti a un termine di 60 giorni che nulla esclude, visti i recenti accadimenti, possa essere prorogato.
Il nuovo divieto produce, però, un effetto irrazionale, impedisce i licenziamenti, anche in situazioni non collegate all’emergenza sanitaria, prolungando, in tal modo, situazioni di squilibrio aziendale che dovrebbero essere affrontate solo con riduzioni di personale, oltre a limitare, probabilmente oltre i limiti di legittimità costituzionale, la libertà imprenditoriale.

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