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Immagine del redattoreStudio Casadio

Contratto di Prestazione occasionale 2023: cosa cambia?

Nei giorni scorsi molto si è letto circa un presunto "ritorno" dei cd. Voucher, in realtà trattasi della semplice revisione della regole per le cd. "prestazioni occasionali", vediamo, quindi, le novità che interessano utilizzatori e prestatori a decorrere dal 1° gennaio 2023.


Le nuove regole si applicano a tutti gli utilizzatori che hanno alle loro dipendenze non più di 10 dipendenti a tempo indeterminato e non si applicano più alle imprese agricole.

Innanzi tutto l’utilizzatore: potrà acquisire prestazioni di lavoro occasionali complessivamente, con riferimento a tutti i prestatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro anziché 5.000,00 euro come prima. Ne deriva è che ogni utilizzatore potrà occupare più prestatori a ciascuno dei quali eroga compensi nel limite di 2.500 euro pro capite.


Infatti restano invariati sia il tetto dei compensi per ogni prestatore, con riferimento a tutti utilizzatori, pari a 5.000 euro sia quello per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del lo stesso utilizzatore, che è pari a 2.500 euro.

Altra novità l’applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Come accennato, le prestazioni occasionali in agricoltura sono state vietate e la loro disciplina, a partire dal 1° gennaio 2023, è disciplinata da un’altra normativa.


Resta in vigore il "blocco" in virtù del quale "non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Si ricorda, inoltre, che per le sole società sportive è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Per le stesse società, inoltre, permane la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023.


I limiti, infine, relativi al compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, devono essere conteggiati nella misura del 75% dell’effettivo importo del compenso per le seguenti categorie di prestatori: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università e persone disoccupate.


In pratica, un discreto allargamento dei potenziali utilizzatori con alcune compensazioni tese ad evitare che tali tipologie di rapporto divengano troppo “stabili” perdendo la marginalità che li contraddistingue.

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