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Assegno temporaneo e maggiorazioni A.n.f

Il prevedibile rinvio al gennaio 2022 dell’entrata in vigore dell’assegno universale e unico per ogni figlio viene parzialmente mitigato da due misure immediatamente operative dal 1 luglio.


Assegno temporaneo

L’accesso alla misura è riservato ai nuclei familiari del richiedente non beneficiari dell’assegno nucleo familiare e con Isee inferiore a 50.000 euro annui. il richiedente deve:

• essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca

• essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

• essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico minori;

• essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

• essere in possesso di un Isee in corso di validità.

L’importo mensile dell’assegno temporaneo è determinato sulla base alla tabella allegata al D.L. istitutivo, che individua i livelli di Isee e gli importi mensili per ciascun figlio minore e che, In particolare, prevede una soglia minima di Isee fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o 2 figli e una soglia massima di Isee pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo. l’Inps, con apposita circolare, ha comunicato che la domanda di assegno temporaneo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021 e che, fare molta attenzione, le domande presentate dopo il 30 settembre 2021 non daranno diritto alla corresponsione di arretrati.

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza mentre è esclusa la compatibilità con l’A.n.f, per il quale sono confermate le disposizioni vigenti.

L’erogazione, questo costituisce una novità, avviene mediate accredito su Iban del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato e non tramite il datore di lavoro..


Maggiorazioni Anf

Inoltre, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta agli aventi diritto all’A.n.f che dovranno attendere gennaio 2022 per l’assegno universale, una maggiorazione di: 37,50 euro, per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli; 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.

I lavoratori dipendenti del settore privato, per usufruire di tale maggiorazione, dovranno inoltrare la consueta domanda telematica di Assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.


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