Con il cedolino di Gennaio 2022, molti lavoratori sono stati disorientati e hanno chiesto spiegazioni a seguito di una riduzione del compenso per lavoratore subordinato netto.
Leggere la propria busta paga è importante e, per chi non esperto in materia, le difficoltà nel comprendere le motivazioni sono evidenti.
Ecco perché, con questo articolo, andremo a capire meglio che cosa è variato a seguito della legge di Bilancio 2022, introdotta con il Decreto Legge del 5 Febbraio 2020, la legge 46/2021 nonché a darvi delle linee guida per analizzare la composizione del proprio compenso mensile.
Una tra le tante novità è dovuta alla riforma fiscale finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale. Fino al 31 Dicembre 2021 il trattamento integrativo (il cd. Vecchio Bonus Renzi) era riconosciuto ai lavoratori con reddito lordo da lavoro dipendente e assimilato di importo compreso tra € 8.175,00 e € 28.000,00, per un importo pari ad € 1.200,00 annui a condizione che il contribuente fosse soggetto al pagamento di imposta (IRPEF netta > 0).
L’importo, a coloro che ne avevano diritto, veniva erogato per un ammontare pare ad € 100,00 mensili da parte del datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, per poi recuperarlo in fase di compensazione tramite il pagamento dell’F24 con valuta 16 del mese successivo.
Invece, per i redditi compresi tra € 28.001,00 e € 40.000,00, era stata introdotta una detrazione aggiuntiva basata su un calcolo specifico.
Che cosa è cambiato con l’introduzione della legge di bilancio a decorrere dall’ 01/01/2022?
·Per coloro che hanno un reddito imponibile fiscale inferiore ad € 15.000,00, il trattamento integrativo è riconosciuto qualora l’ammontare IRPEF LORDA sia superiore alle detrazioni.
.Per coloro che hanno un reddito imponibile fiscale compreso tra € 15.001,00 e € 28.000,00, il trattamento integrativo è riconosciuto qualora l’ammontare IRPEF lorda sia inferiore alle detrazioni
Per coloro a cui spetta, il trattamento integrativo ammonterà ad un importo massimo pari ad € 1.200,00 annuo, parametrato alla durata del rapporto di lavoro intercorso.
Il trattamento integrativo non concorre alla formazione della retribuzione imponibile ai fini TFR.
Infine, sono state abrogate le ulteriori detrazioni per redditi compresi tra € 28.001,00 e € 40.000,00.
Ulteriore variazione che riscontrerà un lavoratore dipendente sulla busta paga, a decorrere dal 01/03/2022, sarà riconducibile alla soppressione delle misure a sostegno dei figli a carico: ANF, assegno per un nucleo familiare composto da tre figli minori, il bonus bebè, il premio alla nascita e le detrazioni per figli a carico.
Che cosa cambierà a decorrere dal mese di Aprile, competenza Marzo 2022?
Con la legge 46/2021 che introduce l’assegno Unico, le detrazioni per figli a carico troveranno applicazione in busta paga solo in caso di:
·Figli a carico con età pari o superiore ai 21 anni
·Figli a carico disabili in qualunque fascia d’età, in aggiunta all’Assegno Unico Universale, ma senza la maggiorazione ad oggi prevista.
L’Assegno Unico Universale può essere già richiesto tramite il sito INPS, accedendo con le credenziali SPID all’area personale o presentando richiesta al patronato; l’importo minimo erogabile è pari ad € 50,00 per figlio minorenne ed € 25,00 per figlio con età compresa tra i 18 e 21 anni, senza la presentazione dell’ISEE
Qualora il soggetto ritenesse di avere un reddito per nucleo familiare tale da poter aver diritto ad un importo maggiore, è necessario la presentazione del modello ISEE.
Quali sono l’importi erogabili?
·Per ciascun figlio minorenne, importo pari ad € 175,00 mensili per il primo e il secondo figlio ed € 260 per figli dal terzo in poi, per un ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00 che si andrà a ridurre fino al raggiungimento di un ISEE pari ad € 40.000,00 per il quale spetterà l’importo minimo.
·Per ciascun figlio maggiorenne, importo pari ad € 85,00 mensili, per un ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00 che si andrà a ridurre fino al raggiungimento di un ISEE pari ad € 40.000,00 per il quale spetterà l’importo minimo
· Per figli disabili minorenni le fasce sono:
o Non auto-sufficienza: € 105,00 in aggiunta all’importo spettante
o Disabilità grave: € 95,00 in aggiunta all’importo spettante
o Disabilità media: € 85,00 in aggiunta all’importo spettante
·Per figli disabili maggiorenni le fasce sono:
o Pari o inferiore ai 21 anni: €50,00 in aggiunta all’importo spettante
o Oltre i 21 anni: importo comprensivo tra € 25,00 e € 85,00
La modalità di determinazione del grado di invalidità non è ad oggi chiara.
·Nel caso in cui i genitori siano entrambi titolari di reddito da lavoro, è presente una maggiore pari ad € 30,00 per figli minori che si ridurrà per ISEE superiore ad € 15.000,00 fino ad azzerarsi per ISEE pari ad € 40.000,00.
· Per nuclei familiari superiori a 4 figli, sarà riconosciuta una maggiorazione forfettaria pari ad € 100,00
Si fa presente che, per favorire la transizione graduale alle nuove disposizioni, è stata prevista una maggiorazione temporanea per Nuclei familiari con ISEE non superiore a € 25.000,00, pari a:
·Intero nel 2022 a decorrere dal mese di marzo
·Pari ai 2/3 nel 2023
·Pari a 1/3 nel 2024 + i mesi di Gennaio e Febbraio 2025
Il calcolo prende in considerazione la componente mensile del nucleo familiare, la somma mensile della componente fiscale al netto dell’assegno mensile ordinario.
Chi può presentare domanda?
I figli maggiorenni potranno presentare la domanda in sostituzione dei genitori e di chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
Inoltre, può accedere:
·Cittadino italiano o membro di uno stato parte dell’unione europea o un suo familiare, titolare del permesso di soggiorno permanente (cittadino extra Unione europea)
·Persone soggetti a imposta sul reddito in Italia
·Residente o domiciliato in Italia
·Titolari di un contratto a tempo indeterminato o determinato di durata semestrale ovvero essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi.
Per genitori separati, la richiesta dell’assegno unico dovrà essere presentata solo da uno dei due soggetti al quale verrà erogato l’intero importo, salvo richiesta successiva di suddivisione in misura pari al 50%. In caso di disaccordo, il caso potrà essere risolto solo per vie legali in quanto ad oggi, entrambi i genitori possono modificare la richiesta autonomamente senza indicazioni di quale soggetto potrà goderne.
Quando presentare la domanda?
La domanda è da presentare a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e il mese di febbraio dell’anno successivo.
Erogazione Assegno Unico Universale
L’assegno Unico Universale verrà erogato direttamente sul c/corrente, entro 60 giorni dalla domanda di ciascun soggetto a decorrere dal mese successivo a quello della domanda; tuttavia, per coloro la cui domanda è presentata entro il mese di giugno di ogni anno in modalità tardiva, l’assegno sarà riconosciuto retroattivamente dal mese di marzo.
Successivamente, l’erogazione dell’Assegno Unico inizierà a decorrere solo dal mese di presentazione e non sarà retroattivo.
Le misure non incidono sul costo del lavoro, fatti salvi i casi, tra l’altro sempre sconsigliabili, di contrattazione della retribuzione netta: in questo caso l’eventuale riduzione del netto potrebbe generare maggiori costi per le imprese.
Comentarios