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Cassa integrazione ed ulteriore attività lavorativa

Un tema particolarmente attuale, alla luce del grande ricorso agli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare la pandemia da COVID-19, è quello della compatibilità tra la percezione di cassa integrazione ed una ulteriore attività lavorativa.

A certe condizioni i lavoratori, che fruiscono delle relative integrazioni salariali, possono svolgere altre attività senza perdere i diritti connessi al rapporto di lavoro in essere, ciò consente di utilizzare personale che altrimenti rimarrebbe inattivo.

Non sempre, però, lo stato di occupazione del lavoratore è compatibile con la fruizione dei trattamenti di cassa integrazione, infatti quest’ultimi possono essere cumulabili totalmente, parzialmente o incompatibili. La prima ipotesi ricorre sia nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part time, con riduzione dell’orario ordinario giornaliero, sia quando vi sia un rapporto di lavoro a tempo pieno e uno a tempo parziale, purché le due attività siano compatibili e vengano rispettati i termini dell’orario massimo settimanale di lavoro. Sono parzialmente cumulabili, invece, sia i redditi da lavoro subordinato inferiori all’integrazione stessa, in tal caso il lavoratore percepisce soltanto la differenza tra integrazione salariale e reddito che quelli da lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, ove la perdita dell’integrazione si verifica per le sole giornate in cui il lavoratore sia stato effettivamente chiamato a prestare servizio.

In caso di lavoro autonomo è onere del lavoratore, al fine di consentire l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale, dimostrare l’effettivo ammontare dei guadagni, in caso contrario l’INPS procederà alla sospensione dell’erogazione.

Si verificherà, invece, una totale incompatibilità nell’ipotesi in cui il lavoratore beneficiario del trattamento integrativo inizi un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. In ognuno di questi casi, il lavoratore, per poter continuare a percepire il trattamento integrativo, deve preventivamente comunicare all’INPS l’esistenza della nuova occupazione, di natura autonoma o subordinata, anche quando produca un reddito compatibile con l’integrazione salariale.

Tale obbligo, in caso di tipologie lavorative oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero lavoro subordinato, intermittente e co.co.co., viene assolto dal datore di lavoro in forza del principio della “pluriefficacia della comunicazione”, l’adempimento rimane, invece, in capo al lavoratore in caso di rapporto di lavoro autonomo non soggetto a notifica al centro per l’impiego.


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